Diritti
5 maggio 2011
12:51

Carcere, le misure alternative per ridurre la recidività

FIRENZE – Il detenuto a cui viene concessa una misura alternativa al carcere ha una recidività minore rispetto a chi sconta la propria pena all'interno di una cella. É il risultato emerso da una ricerca del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria illustrata stamattina nel corso del convegno dal titolo 'Il carcere nella città. La città nel carcere', promosso dalla Regione e dalla Fondazione Giovanni Michelucci.

Un altro dato emerge con forza: aumenta la popolazione detenuta in carcere. Al 31 marzo 2011 in Italia i detenuti sono 67 mila 600, in Toscana 4.407. A questo aumento corrisponde una ripresa, seppur lenta, delle concessioni di misure alternative. Lo strumento delle misure alternative è più efficace, al fine del recupero delle persone, rispetto all'esecuzione della pena in carcere: nel primo caso la recidiva, trascorsi sette anni dalla conclusione delle misure (dall'inizio del 1999 alla fine del 2005), si colloca intorno al 19%, mentre raggiunge il 68,4%, sempre nello stesso arco di tempo, quando la stessa venga eseguita in carcere.

La Fondazione Michelucci ha fatto un confronto fra la situazione delle misure alternative in corso prima del condono e quelle dopo il condono. Nel 2004 i condannati in carcere erano 35.033, le misure alternative 22.675. Nel 2010 i condannati in carcere sono aumentati di 2.400 unità, passando a 37.432 e le misure alternative sono diminuite di circa 7.000 unità, passando a 15.824. In percentuale, il rapporto fra condannati in carcere e in misura alternativa che nel 2004 era di 60,7% a 39,3%, nel 2010 si è modificato in 70,3% a 29,7%.

"A questo – ha commentato il presidente della Fondazione Alessandro Margara - si è giunti indubbiamente a seguito delle modifiche legislative intervenute fra la fine del 2005 e l'inizio del 2006 (legge 5/12/2005 ex-Cirielli e legge 21/2/2006 Fini-Giovanardi, aggiunte ai precedenti e successivi aggravamenti della legge sull'immigrazione), che hanno inciso sul peggioramento della situazione, ponendo limiti di ammissibilità a misure alternative per i recidivi, che sono i clienti abituali del carc ere, e conseguentemente dei benefici previsti per i condannati. Ma è abbastanza evidente, e lo era anche prima del condono, che c'è un sensibile irrigidimento nella concessione dei benefici penitenziari ai condannati da una parte significativa della Magistratura di sorveglianza".

Secondo i dati forniti dal Tribunale di sorveglianza di Firenze relativamente alle durate degli affidamenti in prova ai servizi sociali nel biennio 2009-2010, a fronte dei 484 casi osservati, è interessante notare l'elevato numero di periodi brevi di misura: la percentuale degli affidamenti brevi fino a 6 mesi è doppia rispetto a quella degli affidamenti lunghi, oltre i due anni, in termini assoluti 116 a 57. Molti gli affidamenti ordinari fino a un mese (23), da un mese fino a due (15), da due mesi a tre (20), da tre a sei mesi (54). I reati relativi alle violazioni delle leggi stupefacenti sono il 33% per gli affidamenti ordinari e addirittura il 41 % per gli affidamenti in casi particolari, seguiti dai reati contro il patrimonio: 22% per gli affidamenti ordinari e 25% per gli affidamenti in casi particolari; seguono i delitti contro la persona: 9% e 3% rispettivamente ai due gruppi di affidamenti; 9 e 16% anche per il gruppo eterogeneo degli "altri" reati. I valori indicati sono da calcolarsi sulla cifra complessiva degli affidamenti considerati. Complessivamente è possibile affermare che la prevalenza dei reati è per violazioni delle leggi sugli stupefacenti, la gran parte della penalità del nostro paese.

"In sostanza – ha aggiunto Margara - non ci sono ragioni oggettive per dire che l'affidamento in prova al servizio sociale, la misura alternativa più ampia, debba provocare allarme sociale. Questa misura funziona ed ha una ricaduta positiva sulla riduzione della recidiva, come è stato dimostrato dalla ricerca. Non occorre inventare nuove misure, co me ha fatto il Ministero della giustizia con la L. 199/2010 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno). Bisogna invece far funzionare meglio quelle già esistenti e collaudate da tempo e rimuovere gli ostacoli rappresentati da leggi incostituzionali, come la c.d. Ex-Cirielli".