Territorio e Paesaggio
1 ottobre 2013
15:30

La proposta di riforma della legge 1: ecco cosa cambia

FIRENZE - La proposta di riforma della legge 1/2005 sul Governo del territorio approvata dalla giunta nell'ultima seduta interviene, a pi di otto anni dall'entrata in vigore della legge, a modificarne i contenuti alla luce dell'esperienza applicativa, con lo scopo di:

  1. valorizzare il patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole

  2. contrastare il consumo di suolo promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale

  3. sviluppare la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani.

Nell'insieme la riforma diretta a migliorare l'efficacia della governance interistituzionale in base ai principi della sussidiariet , e a rendere pi chiare e rapide le procedure, graduando la complessit degli adempimenti in relazione alla rilevanza delle trasformazioni.

Nei prossimi giorni il testo sar consultabile sul sito internet della Regione Toscana agli indirizzi http://www.regione.toscana.it/cittadini/territorio-e-paesaggio e http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/pianificazione-e-paesaggio

Ecco le principali innovazioni introdotte.

  1. Consumo di suolo

La situazione

Nonostante la legge vigente dichiari che "nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti", dal 2005 a oggi il consumo di suolo proseguito non solo per effetto delle previsioni gi vigenti ma anche in conseguenza dei nuovi impegni di suoli agricoli a fini di edificazione, in assenza di verifiche effettive sulla sussistenza di possibili alternative interne alle aree gi urbanizzate.

Cosa cambia

Per contrastare e ridurre al minimo strettamente necessario il consumo di suolo ci che nel testo vigente soltanto un enunciato di principio viene tradotto in una serie di dispositivi operativi concreti:

- si definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire all'interno dello stesso da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;

- in aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite nuove edificazioni residenziali. Limitati impegni di suolo per destinazioni diverse da quella residenziale sono in ogni caso assoggettati al parere obbligatorio della conferenza di copianificazione d'area vasta, chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformit al PIT, che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti;

- nel territorio urbanizzato, per promuoverne il riuso e la riqualificazione, ferme restando una serie di condizioni generali sono introdotte alcune semplificazioni.

  1. Correttezza delle procedure ed efficacia delle norme di legge

La situazione

La forte autonomia assegnata dalla legge vigente a ciascun ente territoriale nel procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione ha comportato in questi anni interpretazioni anche piuttosto ampie e divergenti delle norme di riferimento. La conferenza paritetica interistituzionale, unico strumento di trattazione dei conflitti previsto, per riconoscimento unanime di tutte le sue componenti ha funzionato in modo apprezzabile, senza avere tuttavia il potere di rendere cogenti le proprie decisioni e mettendo cos a rischio la stessa credibilit dello strumento.

Cosa cambia

In seguito alla valutazione positiva del suo funzionamento si scelto di mantenere la conferenza paritetica interistituzionale come strumento di riferimento per la regolazione dei conflitti, dotandola tuttavia dei poteri necessari ad assicurare il recepimento delle proprie conclusioni, e richiamando il ruolo di tutti i soggetti istituzionali nel far rispettare le norme di riferimento:

- i soggetti istituzionali possono adire la conferenza paritetica qualora ravvisino contrasti non solo tra gli strumenti della pianificazione ma anche rispetto alle disposizioni della legge;

- la conferenza paritetica valuta gli adeguamenti prodotti a seguito delle proprie conclusioni e relative richieste;

- se gli adeguamenti sono valutati negativamente, l'atto, o la parte di esso in questione, non assume efficacia.

  1. Informazione e partecipazione

La situazione

Nonostante la legge vigente preveda la costruzione partecipata dello statuto dei piani, l'attivazione di processi partecipativi strutturati stata quasi esclusivamente limitata alle iniziative finanziate dalla legge 69/2007, che peraltro, quando non inserite nel procedimento di formazione del piano, hanno evidenziato problemi di relazione rispetto al piano stesso. L'accesso all'informazione inoltre in troppi casi tuttora difficoltoso.

Cosa cambia

In coerenza con la rinnovata legge regionale sulla partecipazione, 46/2013, previsto che le attivit di partecipazione siano inserite a tutti gli effetti nella procedura di formazione degli atti di governo del territorio.

Gli articoli dedicati alla partecipazione degli abitanti nei procedimenti di governo del territorio sono stati riordinati, prevedendo linee guida comuni a livello regionale per garantire prestazioni omogenee, tecnicamente adeguate alle diverse tipologie di atti.

E' previsto il diritto d'accesso agli atti amministrativi relativi ai procedimenti del governo del territorio, senza obbligo di specifica motivazione.

  1. Monitoraggio dell'esperienza applicativa delle legge e valutazione della sua efficacia

La situazione

Attualmente non previsto alcun tipo di monitoraggio dell'esperienza applicativa della legge, che ne evidenzi eventuali problematiche operative, n di valutazione della sua efficacia nel raggiungere le finalit enunciate. Si ritiene invece fondamentale che la legge definisca le modalit per poter proporre le correzioni eventualmente necessarie alla luce di evidenze motivate derivanti dalla sua applicazione.

Cosa cambia

La conferenza paritetica interistituzionale, avvalendosi anche del monitoraggio svolto dalle strutture tecniche, formula annualmente eventuali proposte e rilievi alla Giunta in merito al funzionamento della pianificazione.

La Regione, per valutare l'efficacia della legge e lo stato della pianificazione, promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura e dell'Universit .

  1. Patrimonio territoriale

La situazione

In assenza di una definizione chiara di "statuto" del territorio e delle sue "invarianti strutturali", gran parte dei piani redatti ai sensi della legge 5/95 e 1/05 hanno interpretato lo statuto come elencazione di beni culturali e aree protette, dunque come vincoli anzich regole di corretta trasformazione dell'intero territorio, rendendo inefficace la relazione tra componente statutaria e componente strategica dei piani.

Cosa cambia

L'introduzione del concetto di patrimonio territoriale, quale bene comune costitutivo dell'identit collettiva regionale, costituisce riferimento per contestualizzare le "invarianti strutturali" nello Statuto del territorio, e promuovere una pi efficace relazione tra statuto e strategia dei piani. Analogamente a quanto avvenuto con il passaggio dal riconoscimento di singoli edifici di valore al riconoscimento dei centri storici quali organismi complessi, caratterizzati dalle relazioni tra edilizia monumentale ed edilizia minore, e tra edifici e abitanti, compiuto tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso, con il concetto di patrimonio territoriale esteso all'intero territorio regionale si realizza un avanzamento culturale, che sottolinea il passaggio, per la Toscana, da una concezione vincolistica per aree specifiche alla messa in valore progettuale del territorio e del paesaggio nel suo insieme.

  1. Pianificazione d'area vasta

La situazione

Stante l'attuale frammentazione delle pianificazioni, e la necessit di una scala adeguata ad affrontare le scelte progettuali e pianificatorie, che producono effetti al di l dei singoli confini comunali, per ambiti territoriali significativi anche dal punto di vista del raccordo con gli ambiti di paesaggio previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, si ritenuto necessario riconoscere formalmente e promuovere forme di pianificazione intercomunali.

Cosa cambia

E' stato introdotto e valorizzato il piano strutturale intercomunale, che insieme alla conferenza di copianificazione diventa riferimento qualificante per garantire una progettazione unitaria e multisettoriale delle trasformazioni a livello d'area vasta.

  1. Politiche per la casa

La situazione

Considerata la difficolt degli enti locali, a fronte di una domanda sociale crescente, a dare attuazione ad adeguate politiche per la casa, anche in conseguenza della difficolt di ottenere finanziamenti dedicati e ancor pi di accedere alla disponibilit di aree a costi sostenibili, ci si posti il problema di contribuire, per quanto possibile, a sostenere tali politiche.

Cosa cambia

Si dispone che la pianificazione territoriale e urbanistica concorra alla formazione delle politiche per la casa, riconoscendo gli alloggi sociali come standard urbanistico, da assicurare mediante cessione di aree, di unit immobiliari o di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata.

  1. Prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico

La situazione

I recenti e ripetuti eventi alluvionali e sismici che hanno interessato la regione hanno evidenziato l'importanza strategica di inserire nella pianificazione territoriale e urbanistica regole precauzionali chiare per la prevenzione e mitigazione dei rischi.

Cosa cambia

Viene introdotta una serie di indicazioni specifiche rivolte alla formazione dei piani strutturali e dei piani operativi. Si prevede inoltre che il Piano di Protezione Civile costituisca parte integrante del Piano operativo comunale (ex Regolamento urbanistico).

  1. Qualit del territorio rurale

La situazione

Il territorio rurale tuttora considerato, in troppi casi, come un territorio privo di valore, che richiede di essere 'sviluppato' attraverso previsioni di nuova urbanizzazione. Va invece emergendo con sempre maggior evidenza come il mantenimento del territorio rurale e delle sue multifunzionalit sia fondamentale per uno sviluppo sostenibile e durevole, garantendo la qualit alimentare e dell'ambiente, la riproduzione del paesaggio, l'equilibrio idrogeologico, il benessere anche economico della regione.

Cosa cambia

La legge riconosce l'attivit agricola come attivit economico-produttiva, nel rispetto della valorizzazione dell ambiente e del paesaggio, cui la stessa attivit agricola pu contribuire attraverso il suo ruolo multifunzionale, segnando con ci una importante svolta culturale. Tale riconoscimento porta a individuare innanzitutto il principio di limitare il pi possibile la frammentazione del territorio agricolo a opera di interventi non agricoli.

Nel territorio rurale si prevede che gli strumenti della pianificazione individuino i "nuclei rurali", le cui trasformazioni devono garantire la coerenza con i caratteri propri degli insediamenti, gli "ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici" di cui tutelare la valenza paesaggistica, e gli "ambiti periurbani" in cui promuovere forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani e che ne contribuiscano al miglioramento..

Per quanto attiene le trasformazioni richieste dall'imprenditore agricolo, vengono semplificate le procedure per una serie di interventi temporanei o di minore entit , specificate le trasformazioni aziendali che comportano la necessit di un piano attuativo, e rafforzati i vincoli e le sanzioni in caso di perdita della destinazione d'uso agricola.

10.  Riordino lessicale

La situazione

Diversi contenuti della legge vigente sono di difficile lettura, n i contenuti presentano sempre una diretta correlazione logica con i titoli.

Cosa cambia

In generale le norme sono state oggetto di una riscrittura attenta a promuoverne la facilit di lettura anche ai non addetti ai lavori, e a chiarire le relazioni fra i diversi dispositivi procedurali e di contenuto.

Il vigente "Regolamento urbanistico" stato ridenominato "Piano operativo" per eliminare la frequente confusione fra regolamento urbanistico e regolamento edilizio.

  1. Tempi della pianificazione

La situazione

I tempi medi di formazione degli strumenti di pianificazione dei Comuni toscani, come rilevato da una indagine Irpet del 2012, sono di circa 6 anni. Tempi cos lunghi comportano chiaramente un deficit di efficacia della pianificazione nel trattare le questioni rilevanti che si pongono relativamente alla gestione e trasformazione del territorio, nonch alla possibilit per i diversi soggetti potenzialmente interessati di aver contezza del procedimento e della sua evoluzione.

Cosa cambia

Si ritenuto di poter individuare in 2 anni il tempo massimo necessario per la formazione di uno strumento di pianificazione dall'avvio del procedimento all'approvazione. Al fine di scoraggiare tempi che superino questo termine sono state introdotte restrizioni per gli interventi urbanistici ed edilizi nei Comuni che, dall'avvio del procedimento di formazione del piano strutturale o operativo alla sua approvazione, superano i due anni.

Laddove vi sia un doppio procedimento, ai fini VAS e ai fini della presente legge, prevista la non duplicazione degli adempimenti.

Sono stati specificati in maniera univoca i contenuti propri di ciascuno strumento della pianificazione, al fine di eliminare ambiguit e duplicazioni.

12. Tutela paesaggistica

La situazione

Relativamente alla tutela paesaggistica la legge risente di una stesura precedente rispetto al Codice dei beni culturali e del paesaggio attualmente vigente, e dunque non adeguata ai suoi contenuti.

Cosa cambia

Sono stati perfezionati i riferimenti alla normativa nazionale vigente in materia di tutela del paesaggio, specificando le valenze del PIT come piano paesaggistico ai sensi del Codice per i Beni culturali e il paesaggio. La redazione del Piano paesaggistico attualmente in corso di completamento, e prevede azioni non solo di tutela ma anche di valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi regionali.

Sono stati inoltre specificati i compiti dell'Osservatorio regionale del paesaggio, che avr il ruolo, tra l'altro, di promuovere, in attuazione della Convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.