24 aprile 2019
15:29

Locazioni turistiche, obbligo di comunicazione

Nel corso degli ultimi anni la preferenza da parte dei turisti di soggiornare in alloggi privati piuttosto che in altre tipologie di strutture ricettive ha richiesto una regolamentazione da parte della legislazione regionale della Toscana.

L'art. 70 della Legge Regionale n. 86/2016 - Testo unico del sistema turistico regionale - recita che gli alloggi privati locati per finalit turistiche debbano possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrit degli edifici ai sensi della normativa vigente.

La novit importante che introduce il nuovo Testo Unico e che scaturisce dalla necessit di avere un quadro conoscitivo di questo nuovo trend, utile anche a fini statistici, quella che i locatari degli alloggi turistici (anche in forma di gestione indiretta come ad esempio tramite un'agenzia immobiliare) comunichino le informazioni relative all'attivit svolta e l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio della stessa. La comunicazione si effettua in modalit telematica al Comune nel cui territorio sono situati gli alloggi.

L'obbligo della comunicazione a far data dal giorno 1 marzo 2019 prevista entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione; mentre per quelli nel Comune di Firenze, che hanno gi in parte assolto a tale obbligo con l'iscrizione al Servizio online Imposta di soggiorno, scatta dal giorno 1 maggio 2019. Con la prima comunicazione il locatario ricever un codice da parte del Comune capoluogo per la periodica comunicazione delle presenze turistiche.

Tutte le informazioni in dettaglio sul sito istituzionale della Regione Toscana.