Territorio e Paesaggio
27 maggio 2017
14:10

Territorio, Ceccarelli: "La partecipazione, il salto di qualità del processo urbanistico in Toscana"

FIRENZE – Fra i punti cardine della legge urbanistica regionale, L.R. 65/2014, oltre alla riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la pianificazione sovracomunale c'è anche la partecipazione. Principio innovativo nella politica di governo del territorio, la partecipazione rappresenta un salto di qualità vero e proprio nel processo urbanistico della Toscana.

E' questo uno dei concetti che ha avuto modo di esprimere l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli intervenendo al convegno "La partecipazione nel governo del territorio in Toscana: Il nuovo regolamento regionale" organizzato dalla Regione Toscana.

"Dalla precedente legge urbanistica, la legge 1 del 2005 – ha detto Ceccarelli - la partecipazione non è più un esercizio di stile ma è parte attiva delle procedure già dall'avvio del procedimento. E questo ha un significato preciso: non si tratta solo di una questione culturale e di democrazia ma anche di legittimità. Se non si seguono i dettami della norma si rischia di produrre atti non validi".

"Proprio per questo - ha aggiunto - iniziative come questo convegno possono considerarsi non solo occasioni utili per illustrare uno strumento come il nuovo regolamento 4R, ma vere e proprie opportunità di formazione sia per gli amministratori che per i responsabili del procedimento e per i garanti a più livelli, affinché avvenga il salto culturale per il quale la partecipazione non sia solo un adempimento burocratico, ma un processo vivo e vero di costruzione della principali scelte urbanistiche delle nostre terre".

Di cosa si parla quando si dice "partecipazione nel governo del territorio"

Uno dei punti cardine della legge regionale 65 del 2014 (Norme per il governo del territorio) è quello del coinvolgimento nei processi urbanistici di tutti i soggetti interessati al governo del territorio.

Al Capo V, infatti, "Gli istituti della partecipazione" si stabilisce che la Regione promuove e sostiene l'informazione e la partecipazione. Non si tratta di pura formalità, ma di un principio che la legge attiva in modo tale che i risultati di queste attività contribuiscano alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'obiettivo è il coinvolgimento effettivo, non limitato all'informazione, di soggetti che vanno dagli stakeholders ai cittadini singoli. A tal fine l'articolo 37 prevede l'istituzione dei garanti dell'informazione e della partecipazione di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione.

Il garante, in sostanza, è il responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione contenuto già nell'atto di avvio del procedimento e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- assicura, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli o associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati;

- redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano;

- dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione;

- promuove attività di informazione sul procedimento.

La norma regionale, inoltre, indica i contenuti del rapporto e dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del garante dei vari documenti da lui predisposti. Infine ogni garante deve inviare al garante regionale il programma delle attività e il rapporto finale per ciascun procedimento. Infatti quest'ultimo si occuperà anche del coordinamento e del monitoraggio dell'attività svolta dagli altri garanti, fornendo anche supporto metodologico e, più in generale, collaborazione.