Riferimenti normativi della concertazione generale

L'articolo 48 "Concertazione e confronto" contenuto nel Titolo IV "L'amministrazione" dello Statuto della Regione Toscana disciplina lo svolgimento della procedura formale della concertazione, prevedendo che:

"Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazioneo di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo.

La deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 2.4.2001 (e allegato), successivamente integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 906 del 19.9.2005 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 9.2.2015, individua le regole del "Tavolo di concertazione regionale", precisandone soggetti, linee metodologiche e livelli, materie trattate e procedure organizzative di gestione

La legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla LR 20/2008" all'articolo 3 stabilisce:

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi  dello Statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il  confronto, possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici  protocolli.

3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all'approvazione  del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La  Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.

4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull'individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge,nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

 

 

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Aggiornato al:
20.10.2022
Article ID:
313174