Cultura
16 maggio 2017
12:48

Dsu e regime Iva, Barni: "Difenderemo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione"

FIRENZE - La Regione Toscana a favore della posizione tenuta dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, contesta l'accertamento sul regime Iva effettuato dall'Agenzia delle entrate e si dichiara a difesa del diritto allo studio a livello sia regionale che nazionale.

La vicepresidente della Giunta toscana ed assessore a Cultura, universit e ricerca, Monica Barni, ha espresso la posizione della Regione sull'accertamento Iva effettuato a carico dell'Azienda per il diritto allo studio nel corso della conferenza stampa che si tenuta questa mattina a palazzo Strozzi Sacrati, alla quale hanno partecipato il rettore dell'universit di Firenze Luigi Dei, quello dell'universit di Pisa Paolo Mancarella, quello dell'universit di Siena Francesco Frati, il docente Claudio Pizzorusso dell'universit per stranieri di Siena e il presidente Marco Moretti dell'Azienda per il diritto allo studio universitario della Toscana o Ardsu.

"Il diritto allo studio universitario trova fondamento nella Costituzione che sancisce il diritto al raggiungimento dei pi alti gradi di istruzione e prevede che lo Stato rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale che a ci si frappongano. Sempre la Costituzione, inoltre, attribuisce alla Regioni la competenza legislativa e amministrativa in materia di caratterizzazione, organizzazione ed erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario sul proprio territorio, ferma restando la competenza dello Stato nel definire i livelli essenziali delle prestazioni. Se l'Azienda per il diritto allo studio dovr davvero privarsi delle risorse che richiede l'Agenzia delle entrate, le politiche regionali in materia sarebbero compromesse per diversi anni", ha affermato la vicepresidente Barni.

"Le politiche per il diritto allo studio vengono attuate grazie alla sinergia fra i fondi dello Stato e le risorse regionali", ha aggiunto. "La gestione degli interventi e dei servizi solitamente affidata ad aziende, agenzie od enti istituiti dalle Regioni. La  Toscana gestisce gli interventi ed i servizi a favore degli studenti universitari tramite l'Azienda regionale per il diritto allo studio, istituita con legge regionale, che un ente dipendente della Regione, dotato di personalit giuridica, con proprio personale e patrimonio. Nell'erogazione dei servizi l'Azienda si attiene a criteri fissati dalla programmazione regionale".

La vicepresidente ha quindi spiegato che nel corso del 2016 l'Agenzia delle entrate ha svolto nei confronti dell'Azienda per il diritto allo studio una verifica fiscale, in materia di Iva, sulle operazioni attive compiute negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 relativamente ai servizi di vitto e alloggio prestati. Al termine della verifica, stato notificato un verbale di contestazione con cui l'Agenzia delle entrate rileva come il trattamento Iva delle operazioni dell'Azienda deve esser valutato alla luce di un sentenza del 2011 della Corte di Cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha quindi invitato l'Azienda ad esporre le proprie deduzioni ed argomentazioni. L'Azienda per il diritto allo studio universitario ha depositato una memoria difensiva in cui ha confermato che i servizi prestati dall'Ente agli studenti universitari sono riconducibili alla sfera commerciale, ad esempio vitto ed alloggio, quindi soggetti ad Iva. Fino ad oggi veniva richiesta ed ottenuta la restituzione dell'Iva a credito dalle Aziende per il diritto allo studio. In Toscana quelle risorse sono sempre state investite nei programmi di Dsu.

Nonostante i chiarimenti, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a notificare all'Ardsu l'avviso di accertamento con il quale ha confermato che il trattamento Iva delle operazioni poste in essere deve esser fatto rientrare nelle previsioni di esenzione indicate nel Dpr 633/1972. Di conseguenza l'Amministrazione finanziaria pretende di recuperare, al momento per l'anno 2011, l'Iva detratta dal Diritto allo studio pari a 4.028.349,44 euro. In aggiunta l'Agenzia delle entrate ha provveduto ad irrogare le sanzioni previste pari a 4.531.892,63 euro.

"Riteniamo tale richiesta infondata e inammissibile. Se dovesse concretizzarsi, pregiudicherebbe gran parte delle politiche per il diritto allo studio in Toscana", ha concluso la Barni.

Le attivit d'impresa svolte dalla DSU e il relativo regime IVA

L'attivit che ARDSU svolge per garantire il diritto allo studio universitario e perseguire le finalit di cui all'art. 8 L.32/2002 pu essere suddivisa in due macro-categorie:

  • una di tipo istituzionale, nella quale rientra l'erogazione di borse di studio (all'interno delle quali riconosciuto il diritto all'assegnatario di usufruire gratuitamente di vitto ed alloggio e l'esenzione dal versamento delle tasse universitarie);
  • una di tipo imprenditoriale, nella quale rientrano i servizi di vitto ed alloggio forniti agli studenti (ma non solo), nonch le ulteriori attivit d'impresa che la DSU svolge (ad esempio, la locazione di spazi destinati ad eventi, le locazioni di box auto, etc.).

In relazione alla seconda macro-categoria di operazioni che riguardano la c.d. "attivit d'impresa" la DSU tiene da sempre una contabilit separata, cos inquadrata

  • a) Istituzionale che ha per oggetto la gestione delle borse di studio e dei benefici erogati agli studenti;
  • b) Commerciale che riguarda l'erogazione di servizi di mensa e alloggio a studenti borsisti e non, nonch gli affitti di immobili a soggetti terzi;
  • c) Promiscua che riguarda essenzialmente la gestione dei servizi dell'Azienda in supporto all'attivit Istituzionale e Commerciale;

Ai fini dell'Iva tale inquadramento, sino ad oggi, ha comportato per l'Azienda l'indetraibilit dell'Iva afferente all'attivit Istituzionale; la parziale detraibilit dell'Iva afferente all'attivit promiscua (in base al rapporto tra i proventi delle attivit Istituzionali e Commerciali) e la totale detraibilit dell'Iva afferente all'attivit commerciale.

Queste modalit operative e le corrispondenti regole di assoggettamento alla tassazione IVA sono adottate dalle Aziende del Diritto allo Studio Universitario di molte regioni. Fra queste si ricordano Piemonte, Friuli V.G., Liguria, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia.

Al momento, anche l'ARDISS Friuli V.G., ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto formale accertamento, mentre gli altri enti, organizzati nell'ANDISU, sono in attesa che la questione venga risolta con un pronunciamento legislativo chiaro e definitivo.
A supporto della correttezza della prassi adottata si evidenzia che da oltre vent'anni l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al pagamento dei rimborsi Iva presentati sia dalle precedenti Aziende per il Diritto allo Studio sia dall'attuale Azienda Unica.

In aggiunta si ricorda che, in altre regioni l'Agenzia delle Entrate sta continuando a rimborsare l'IVA a credito alle Aziende DSU che ne hanno fatto richiesta; notizia di questi giorni il rimborso IVA effettuato alla Azienda DSU del Lazio.

La contestazione del regime IVA da parte di Agenzia delle Entrate e il relativo accertamento
Nel corso dell'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze- ha svolto nei confronti dell'ARDSU una verifica fiscale, in materia di IVA sulle operazioni attive compiute negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 relativamente ai servizi di vitto e alloggio prestati.

Al termine della verifica, stato notificato il Processo Verbale di Contestazione nel quale, l'Agenzia delle Entrate rileva come il trattamento IVA delle operazioni dell'ARDSU deve esser valutato alla luce della sentenza n. 13069/2011 della Suprema Corte di Cassazione.

Tale sentenza ha sancito, in altra fattispecie (Istituto per il DSU di Pavia, ritenuto impropriamente omologo alla Azienda per il DSU della Toscana) che le operazioni attive dell'Ente, relative a vitto e alloggio, rientrassero nelle previsioni di esenzione di cui all'art. 10, c. 1, n. 20 del DPR n. 633/1972.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, applicando tale sentenza ad una situazione del tutto diversa com' per la DSU, discenderebbe la indetraibilit di gran parte dell'IVA a credito.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi invitato l'ARDSU ad esporre ogni deduzione, argomentazione e richiesta, anche nell'ambito delle osservazioni trasmesse. ARDSU ha depositato una memoria difensiva nella quale ha confermato che i servizi prestati dall'Ente (vitto e alloggio) agli studenti universitari (borsisti e non) siano riconducibili alla sfera commerciale e, quindi, soggetti ad IVA. In particolare, ARDSU ha rilevato come:

  • contrariamente al caso trattato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10369/2011, la costituzione e il fondamento di ARDSU risultano completamente indipendenti dalle Universit della Toscana e, in tal senso, non configurabile alcun collegamento funzionale di ARDSU con le singole universit della regione cos come richiesto dall'art. 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633/1972;
  • alla luce della normativa comunitaria (art. 134 della Direttiva 2006/112/CE), l'esenzione IVA opererebbe solo se i servizi di vitto e alloggio risultassero indispensabili per lo svolgimento dell'operazione esentata (nel caso di specie, dell'attivit universitaria);
  • la prassi amministrativa (come da precedenti risoluzioni del Ministero delle Finanze) ha qualificato come attivit commerciali le attivit accessorie di mensa poste in essere dalla c.d. "Opera Universitaria" nei confronti degli studenti, ritenendo che l'attivit di insegnamento non ponga come tappa fondamentale per il suo espletamento l'erogazione di servizi mensa e alloggio.

Nonostante i chiarimenti posti nella memoria difensiva, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a notificare l'avviso di accertamento con il quale ha confermato che il trattamento IVA delle operazioni poste in essere dalla DSU deve esser fatto rientrare nelle previsioni di esenzione indicate dall'art. 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633/1972.

Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 633/1972, pretende di recuperare, al momento per l'anno 2011, l'IVA detratta dalla DSU pari ad Euro 4.028.349,44. In aggiunta l'Agenzia delle entrate ha provveduto ad irrogare le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997 pari ad Euro 4.531.892,63.

Il parere del MIUR
Anche al fine di rinviare i termini perentori dell'accertamento, ARDSU ha presentato istanza di accertamento in adesione. In tale sede ad integrazione di quanto gi esposto, il DSU ha presentato all'Ufficio delle Entrate un parere appositamente formulato dal Capo Dipartimento del MIUR nel quale, in merito alla assimilazione operata dall'Agenzia delle Entrate tra ARSDU e Istituto per il DSU di Pavia, oggetto della sentenza della Corte di Cassazione 13069/2011, il Ministero afferma che non sussiste un "collegamento funzionale" tra Ente che fornisce le prestazioni di vitto/alloggio e l'Universit che cura invece gli aspetti didattici e che i due enti, ARDSU Toscana e Istituto per il DSU di Pavia, non sono per questo assimilabili.

Necessit di un pronunciamento legislativo: l'emendamento al D.L. 50 proposto da Regione Toscana

La questione del regime IVA per i servizi del DSU non solo una questione toscana: l'interpretazione normativa dell'Amministrazione finanziaria avr effetti molto pesanti su diversi sistemi regionali per il DSU; si ricorda infatti che numerosi enti di altre regioni si attengono alla stessa interpretazione della norma dell'ARDSU ed adottano un analogo comportamento fiscale. E' questo il caso degli enti delle regioni Liguria, Sardegna, Campania, Umbria, Sicilia, Friuli V.G, Lazio e Piemonte.

Dalla interpretazione della normativa IVA adottata dall'Agenzia delle Entrate deriva infatti che tutte le Aziende regionali che abbiano considerato i servizi di vitto e alloggio imponibili IVA saranno soggette ad accertamento in quanto avranno compiuto un'operazione illegittima. Proiettando su base nazionale le cifre del DSU Toscana si arriva facilmente ad una stima per difetto di 150-200 milioni sottratti al sistema del DSU nazionale per gli accertamenti relativi al passato ed almeno una ventina di milioni per ogni anno a partire dal 2017 per l'adozione di un regime di esenzione che priva le Aziende DSU dei rimborsi IVA sino ad oggi pagati dall'Agenzia delle Entrate.

Una sottrazione di fondi di tale entit rischia di mettere in forte difficolt il sistema del DSU nazionale che gi oggi versa in condizioni critiche considerato che solo il 73% degli idonei vede riconosciuto quello che un diritto costituzionale sancito dall'art. 34 della Costituzione. Nel lungo periodo la conseguenza di questo approccio sar una progressiva monetizzazione dei servizi (infatti se la borsa di studio viene pagata solo come quota monetaria non assoggettata ad IVA) con il definitivo smantellamento di un sistema che gi oggi ci vede agli ultimi posti in qualsiasi classifica europea di servizi pubblici erogati agli studenti.

Al fine di scongiurare tali esiti occorreva proporre un intervento normativo per chiarire il regime impositivo da applicare alle operazioni commerciali poste in essere dalle Aziende del DSU. In tal senso gi , a Novembre 2016, in sede di legge di stabilit , fu proposto un emendamento che facesse chiarezza in proposito. Gli esisti referendari e i rallentamenti nei procedimenti parlamentari che ne sono seguiti hanno difatto impedito di prendere in esame quella proposta di emendamento al pari di molte altre.

Oggi in fase di discussione del DL 50/2017 (la cd. Manovrina) la Vicepresidente Barni senza indugiare ulteriormente ha chiesto di inserire all'OdG della Commissione Bilancio della Conferenza delle Regioni una propria comunicazione, condivisa da molte altre regioni italiane, che esposti i termini del problema, propone apposito emendamento. Tale emendamento da un lato chiarisce che le prestazioni di somministrazione di pasti e le prestazioni di alloggio rese dalle aziende per il diritto allo studio istituiti dalle Regioni devono restare assoggettate al regime di imponibilit IVA e, dall'altro, fa salve le detrazioni IVA assolte sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa, dagli enti, aziende e istituti per il DSU per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

Tale proposta stata recepita dalla Commissione Bilancio della Conferenza delle Regioni e l'emendamento, iscritto al n. 29 nell'elenco che verr discusso in Conferenza delle Regioni, sar portato all'attenzione del Governo nella Conferenza Stato Regioni del 25 Maggio.

L'impatto economico degli accertamenti sull'ARDSU e sul sistema regionale DSU
Se all'accertamento per l'anno 2011 (4.03 Mln di Euro di Iva detratta da restituire + 4,53 Mln di Euro di sanzioni + interessi) si aggiungeranno gli accertamenti relativi agli anni successivi, l'impatto sulla capacit finanziaria di ARDSU sar molto rilevante e rischia di mettere in crisi i livelli di qualit raggiunti e la stessa capacit di tenuta del sistema regionale per il diritto allo studio.

A questo proposito l'ARDSU ha calcolato che dal 2011 al 2016, i rimborsi IVA da restituire ammonterebbero a oltre 23 milioni di euro, cui sarebbero da aggiungere le sanzioni e gli interessi (per un totale intorno ai 45 milioni di euro). In aggiunta va considerato che l'applicazione delle nuove regole fiscali produrr un aumento dei costi di ARDSU di circa 2,5 milioni di euro all'anno.
Entro il 15 Maggio scorso l'ARDSU e Regione Toscana si sono trovate a decidere se aderire all'accertamento, dando ragione all'Agenzia delle Entrate e ottenendo in tal modo una riduzione, prospettata dalla stessa Agenzia come sostanziale, delle sanzioni, oppure decidere di rifiutare l'accertamento ed aprire un contenzioso.

ARDSU e Regione Toscana hanno deciso, in coerenza con l'emendamento iscritto in Conferenza delle Regioni, di mantenere la posizione sin ora tenuta contestando la posizione dell'Agenzia delle Entrate e reclamando la correttezza dell'operato dell'Azienda DSU.

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