Salute
Sociale
6 dicembre 2017
12:55

SCHEDA / Omicidio stradale, alcol, stupefacenti: le procedure del codice, le novità del protocollo

FIRENZE - L'omicidio stradale, introdotto dalla legge 41/2016, riveste particolare importanza nella collaborazione tra polizia giudiziaria e sistema sanitario regionale con particolare riferimento alle procedure relative agli accertamenti sanitari sulle persone coinvolte in incidenti avvenuti sotto l'influenza di alcol o di sostanze stupefacenti.

Infatti, secondo il 17° rapporto Aci-Censis, la guida sotto l'influsso di alcol e droghe rappresenta il più grande problema (61,6 %) per i giovani tra 18 e 29 anni, seguito dall'eccesso di velocità (57,0%). Preoccupante, in particolare, risulta la percentuale di giovani (3,4%) che, pur sapendo di doversi mettere alla guida, sceglie di non limitare il consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Minore è la percentuale (0,7%) di chi ha più di 30 anni.

Gli incidenti in Toscana

Dai dati del "Sistema integrato regionale per la sicurezza stradale", sugli incidenti stradali avvenuti nel 2015, si evince che in Toscana ci sono stati 15.863 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 247 morti e 20.957 feriti. Il tipo di incidente più frequente è lo scontro fronto-laterale tra veicolo in marcia, seguito dal tamponamento. La maggior parte delle vittime sono pedoni, conducenti e passeggeri di veicoli a due ruote, che costituiscono il 61,0% dei morti per incidente stradale in Toscana nel 2015.

Le procedure per l'accertamento dei valori ematici di alcol e sostanze stupefacenti

Gli organi di polizia giudiziaria, in base al codice della strada, hanno facoltà di chiedere accertamenti sui conducenti di veicoli per la determinazione dei valori ematici di alcol e sostanze stupefacenti. La gestione degli accertamenti richiede un impianto organizzativo tale da assicurare la sostenibilità del risultato in ambito giudiziario. La legge 41/2016, con l'introduzione nel codice penale dell'omicidio stradale, la modifica dell'articolo sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime e l'integrazione dell'articolo sul prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, estende anche ad alcuni ambiti dei reati stradali la possibilità di procedere con accertamento coattivo.

La sostenibilità del risultato in ambito giudiziario è fortemente condizionata dalla correttezza della fase preanalitica (presa in carico della richiesta formale, modalità di informazione ed acquisizione del consenso, idoneità della matrice organica, modalità di esecuzione e verbalizzazione delle operazioni di prelievo e produzione dei campioni a garanzia dell'appartenenza, catena di custodia, conservazione dei campioni per le eventuali controanalisi), della fase analitica (identificazione e quantificazione delle sostanze) e della fase postanalitica (comunicazione dei risultati alla polizia giudiziaria).

Il codice della strada in vigore infatti prevede: solo per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol (conducenti coinvolti in incidenti stradali sottoposti alle cure mediche) e anche in riferimento alla guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, su richiesta degli organi di polizia stradale, l'accertamento del tasso alcolico nel sangue intero, che viene richiesto anche a conferma del dato eventualmente rilevato attraverso l'etilometro; per la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, altra fattispecie che configura un reato, gli accertamenti possono essere eseguiti attraverso strumenti portatili quando gli organi di polizia stradale abbiano ragionevole motivo per ritenere la persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in caso di incidente e si ravveda la necessità di cure mediche il conducente può essere sottoposto a raccolta delle urine e prelievo ematico e, se non acconsente al prelievo ematico, a prelievo di campioni di fluido del cavo orale. Ove questi accertamenti su strada non fossero possibili, o il conducente rifiuta, può essere accompagnato alle strutture sanitarie per il prelievo di campioni.

Un protocollo innovativo

Nel merito la Regione Toscana ha avviato una proficua interlocuzione con la Procura generale della Repubblica di Firenze per addivenire a un protocollo regionale finalizzato a sciogliere i nodi più controversi della norma quali il prelievo coatto, il coinvolgimento attivo delle forze dell'ordine sia per quanto concerne l'accompagnamento dell'interessato al pronto soccorso che per l'eventuale immobilizzazione dello stesso in caso di prelievo coatto, la facoltà del medico di valutare se lo stato di salute psico/fisica dell'interessato è compatibile con l'azione di prelievo coatto, il coinvolgimento dell'Ordine dei medici per quanto concerne le certificazioni mediche ed altri aspetti relativi alla copertura assicurativa per gli aspetti civilistici quando il sanitario viene investito della funzione di ausiliario.

Il confronto con la Procura della Repubblica di Firenze ha portato a una condivisione sui seguenti aspetti: attivazione di un tavolo interistituzionale di monitoraggio dell'accordo; uniformare le necessarie procedure medico/legali sull'intero territorio regionale; formazione congiunta degli operatori sanitari e della polizia giudiziaria; attivazione di procedure per facilitare l'accesso dei soggetti trovati positivi all'alcol o a sostanze stupefacenti ai competenti servizi territoriali per attività di informazione, educazione, prevenzione ed eventuali trattamenti di disassuefazione; favorire a livello regionale e locale la collaborazione tra procure, prefetture, questure, comandi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, Polizia stradale, comandi di Polizia municipale ed aziende sanitarie della Toscana.

Il protocollo, molto innovativo a livello nazionale, intende aprire una collaborazione costante, anche sul piano della prevenzione dell'uso e abuso di alcol e sostanze stupefacenti, tra due realtà con "mission" profondamente diverse e dal tavolo di monitoraggio previsto nel protocollo di collaborazione, attraverso il confronto costante, emergeranno ulteriori elementi di riflessione che daranno un ulteriore e significativo contributo teso a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni coinvolte, dare garanzie di uniformità delle procedure e di processo, tutelare le persone coinvolte per quanto concerne la salute e la sicurezza nelle procedure relative agli accertamenti sanitari.