La Toscana diffusa ha una legge regionale specifica per le politiche a favore dei suoi territori. Una legge che, tra l'altro, fornisce una serie di strumenti specifici, come i Patti per la Toscana diffusa stipulati tra la Giunta regionale e gli enti locali singoli o associati interessati, un sistema di premialità e priorità che prevede aumenti della percentuale di intensità di aiuto, riserve di risorse, punteggi premiali o priorità nelle procedure valutative.
Il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale Valorizzazione della Toscana diffusa (n. 11 del 4 febbraio 2025, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025).
L’obiettivo della legge è quello di favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso alle reti di collegamento materiale e immateriale, ai servizi socio-sanitari e assistenziali, allo studio e alla formazione, al lavoro, all’insediamento ed all’esercizio delle attività produttive nonché all’offerta culturale e ai servizi digitali.
L’obiettivo strategico “Promuovere la coesione territoriale e i luoghi della Toscana diffusa” del Programma regionale di sviluppo (Prs) 2021 – 2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023, n. 239, stabilisce che occorre promuovere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane e quindi a quei luoghi, denominati luoghi della “Toscana diffusa”, che sono pertanto oggetto di interventi aggiuntivi, volti a salvaguardarne le specificità valorizzandone le peculiari caratteristiche
La nuova legge regionale all'articolo 1 "Ambiti territoriali, oggetto e finalità" stabilisce che
- il Programma regionale di sviluppo (Prs) identifica gli ambiti territoriali oggetto delle politiche e delle azioni della legge includendo, tra i comuni facenti parte degli stessi, quelli elencati nell’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il cui territorio risulta essere stato classificato, in tutto o in parte, come montano, ai sensi della normativa statale, e che
- Il Documento di economia e finanza regionale (Defr) di cui all'articolo 8 della legge regonale 1/2015 può aggiornare tali ambiti e declinare tra questi in modo diversificato gli interventi di sostegno, in coerenza con le singole politiche settoriali.
L'obiettivo strategico si coordina con le linee territoriali strategiche di intervento dei fondi europei dei cicli di programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027, definite nell'ambito dell'accordo di partenariato 2021 – 2027, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022, e nel piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023 – 2027 che comprende il programma Leader, e, in particolare, con la strategia nazionale per le aree interne (Snai), oltre che con altri strumenti di sostegno europei e nazionali che perseguono le medesime finalità – tra gli altri, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Fondo di sviluppo e coesione, il Fondo per la montagna.
Sarà il Defr con i suoi aggiornamenti ad indivduare annualemte, in coerenza con il Prs:
- a) le priorità programmatiche per l’anno successivo, con proiezione triennale;
- b) i territori interessati dagli interventi con riferimento all’articolo 1;
- c) i principali interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.