La Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023: Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo“ indica le disposizioni per l’istituzione dei seguenti elenchi regionali:
Elenco delle varietà di vite
► Elenco delle varietà di vite
Possono essere classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana esclusivamente le varietà di vite incluse nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite istituito ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
Al punto 20 (Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino) dell'allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023, la Regione disciplina le modalità per la classificazione delle varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino o in osservazione nel proprio territorio.
Affinché un vitigno possa essere impiantato o innestato per la produzione di uva da vino nell'ambito della Regione Toscana deve essere inserito nell’Elenco delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino o in osservazione.
Normativa di riferimento
Delibera Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023: Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”.
Elenco delle menzioni vigna
La DGR 59/2023 al punto 6 disciplina le disposizioni per l’istituzione dell’elenco regionale delle menzioni vigna di cui all’articolo 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).
L’elenco è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario viticolo, tenuto presso ARTEA, da parte dei conduttori entro il 31 maggio di ogni anno e presenta la specificazione se la menzione si riferisce a un toponimo o a un nome tradizionale.
Per “toponimo” si intende il nome di un luogo o di una località, diverso dal nome di un Comune (amministrativo, catastale) o di una frazione; per nome tradizionale si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente attribuito all’area vitata corrispondente alla relativa superficie vitata, in uso da almeno 5 anni.
ARTEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale delle menzioni vigna il primo di agosto di ogni anno. Dette menzioni possono essere utilizzate nella etichettatura dei vini DOP prodotti a partire dalla campagna vendemmiale in corso.
Normativa di riferimento:
Delibera Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023: Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”.
Elenco dei vigneti eroici e storici
La DGR 59/2023 al punto 21 disciplina le disposizioni per l’istituzione dell’elenco regionale dei vigneti eroici o storici di cui all’articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020, adottato in attuazione dell’articolo 7, comma 3 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
L’elenco è istituito presso ARTEA ed è costituito sulla base delle superfici vitate registrate nello schedario dai conduttori come vigneti storici e/o eroici.
Si definiscono “eroiche” le superfici vitate che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
- pendenza media del terreno superiore al 30%;
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- localizzazione nelle piccole isole.
Si definiscono “storiche” le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960. Inoltre la coltivazione del “vigneto storico” deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione
- presenza di sistemazioni idraulico agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico
Normativa di riferimento:
Delibera Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023 Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”
Per informazioni:
Dirigente responsabile Gennaro Giliberti
Referenti: Paola Faggi, Federico Bucci, Monica Panerai
e-mail: vitivinicolo@regione.toscana.it