Esenzioni

Esenzioni

Le tipologie di esenzione previste dalle norme nazionali e regionali sono

  • esenzione per reddito 
     
  • esenzione per patologia cronica e invalidante 
     
  • esenzione per malattia rara 
     
  • esenzione per invalidità 
     
  • esenzioni per altre condizioni di interesse sociale 

Esenzione per reddito
o per la situazione economica associata ad altre condizioni personali o sociali

Hanno diritto all'esenzione per reddito:

  • i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui - codice E01
  • disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico - codice E02
  • titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico - codice E03
  • titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico - codice E04

I certificati di esenzione E01 E02 E03 E04 hanno validità fino al 31/3 di ogni anno.

Misure straordinarie di esenzione
A livello regionale, anche per l'anno 2025, sono previste misure straordinarie di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Le esenzioni E90 E91 E92 si applicano ai lavoratori e familiari a carico residenti in Toscana ed hanno validità sul solo territorio regionale.
 
Hanno diritto all'esenzione E90 E91 E92:

  • disoccupati - e familiari a carico -  che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare con Isee fino a 18.000 euro  - codice E90
  • lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo  - e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare con Isee fino a 18.000 euro  - codice E91
  • lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare con Isee fino a 18.000 euro - codice E92

Per beneficiare delle esenzioni E90, E91 e E92 per l'anno 2025, è necessario fare l'autocertificazione, che ha validità fino al 31 dicembre 2025.

Si precisa, inoltre, che:

  • per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02 
  • per fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, gli aventi diritto e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato
  • per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali

Le misure straordinarie di esenzione sono stabilite con delibera di giunta regionale 1578/2024

Attribuzione del codice di esenzione
Il codice di esenzione per reddito viene individuato da una banca dati che contiene:

  • i dati forniti il 1 aprile di ogni anno dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps. Tali informazioni si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e quindi sono relative ai redditi di due anni prima
  • le autocertificazioni presentate dai cittadini - come verificare e autocertificare l'esenzione per reddito 

Per il riconoscimento dell'esenzione la norma stabilisce che sia preso a riferimento il reddito dell'anno precedente

È pertanto opportuno verificare annualmente il codice dell'esenzione presente in banca dati.
I cittadini che risultano esenti in banca dati sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi dell'esenzione se persiste la situazione economica dell'anno precedente e i requisiti non sono decaduti. In caso ci siano variazioni è necessario autocertificare la nuova esenzione oppure chiudere la precedente non più valida, che determinerà l’eventuale pagamente del ticket.
Coloro che non risultano esenti in banca dati e che ritengano di possedere i requisiti per l'esenzione, possono presentare l'autocertificazione. 

La banca dati non include, salvo il caso in cui l'esenzione non sia stata già autocertificata: 

  • i disoccupati e loro familiari a carico (codice E02)
  • coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento
  • i nati nell'anno fiscale successivo a quello di riferimento
  • coloro per i quali non è stato possibile ricostruire il reddito del nucleo familiare

In tutti questi casi è necessario autocertificare l'esenzione.


Come verificare e autocertificare l'esenzione per reddito

La verifica del codice di esenzione attribuita e l'eventuale autocertificazione correttiva sono importanti perché il codice di esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino sulla ricetta al momento della fruizione della prestazione specialistica, ma  viene indicata dal medico al momento della prescrizione come risultante dalla banca dati..
La verifica e l'eventuale autocertificazione devono essere fatte quindi prima di ricevere una prescrizione sanitaria dal proprio medico.

È possibile verificare ed eventualmente autocertificare la propria esenzione per reddito - codici E01 E02 E03 E04 E90 E91 E92 con la propria Carta sanitaria elettronica attivata: 
 

=> per  verificare la tua esenzione

=> per autocertificare l'esenzione 

È anche sempre possibile recarsi agli sportelli dell'Azienda Usl di assistenza.
 
 
 
 

Esenzione per patologia cronica o invalidante 

Numerose esenzioni sono legate a stati patologici o invalidanti. Queste esenzioni possono essere totali o legate a specifiche e determinate prestazioni di specialistica ambulatoriale. Le esenzioni possono essere illimitate o avere una durata variabile.

E' riconosciuto il diritto all'esenzione dal ticket ai cittadini affetti da determinate patologie croniche per le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento della malattia, il monitoraggio e la prevenzione di ulteriori aggravamenti.
Il Dpcm 12 gennaio 2017 individua le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria ad esse correlate.
Il Dpcm non prevede l'esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia: il diritto all'esenzione è riconosciuto per la malattia già accertata.

Con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario ambulatoriale sono esenti le prestazioni presenti nell’elenco vigente al momento della prescrizione. In particolare dal 15 novembre 2024 si applicano le nuove esenzioni 

Cosa fare per il riconoscimento dell'esenzione
Il diritto all'esenzione è riconosciuto dall'azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, sulla base della certificazione della malattia rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale.
 
Sono valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
la copia della cartella clinica rilasciata dalle commissioni mediche degli ospedali militari;
la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.
 
 
Esenzione per malattia rara
Sono erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per l'accertamento, il trattamento e il monitoraggio della malattia rara e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti Chiedere l'esenzione per patologie rare  
 
 
Esenzione per invalidità

Sono esenti dal ticket gli assistiti ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità (DM 1 febbraio 1991 art.6).
L'esenzione può riguardare tutte le prestazioni specialistiche o le sole prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità:
  • invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento
  • ciechi (assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi) e sordi
  • invalidi civili minori di anni 18 percettori di indennità di frequenza
  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e dalla VI  alla VIII
  • invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 8ª con pensione diretta vitalizia.
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi  e mutilati di guerra)
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
Hanno diritto all' esenzione solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
Il certificato di esenzione è rilasciato dall'Azienda USL, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'attestazione di riconoscimento dell'invalidità.

 

torna su

Esenzione per altre condizioni di interesse sociale

Sono riconosciute ulteriori esenzioni, limitatamente ad alcune prestazioni, a fronte di condizioni di interesse sociale: gravidanza, promozione della donazione di sangue, organi e tessuti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, programmi organizzati di diagnosi precoce dei tumori o prevenzione collettiva (screening, ecc.)

Sono inoltre esenti:

  • minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale - codice W02
  • minori residenti in Toscana allontanati temporaneamente dalla propria famiglia attraverso il ricorso all'affidamento familiare - codice W02
  • neo maggiorenni nella fascia di età 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative (comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione), per i quali sia stata disposta la prosecuzione del percorso assistenziale da parte dell'autorità giudiziaria o che risultino in carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi e progetti di accoglienza che prevedano la continuità educativa e il raggiungimento dell'autonomia - codice W02
  • minori stranieri non accompagnati - codice W03

torna su

 

Link e allegati

Aggiornato al: Article ID: 274005

Caricamento risultati...

  • servizi disponibili