Tempi di attesa e percorsi di tutela

Tempi di attesa e percorsi di tutela

Tempi di attesa
In caso di primo accesso a visita o esame, sulla richiesta deve essere riportato il codice di priorità che indica il tempo massimo di attesa per ricevere la prestazione prenotata:

  • U (Urgente): da eseguire entro le 72 ore;
  • B (Breve): da eseguire entro 10 giorni;
  • D (Differibile): da eseguire entro 15/30 giorni per le visite o 30/60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
    • entro 15 giorni per le visite di cardiologia, ginecologia, oculistica, neurologia, dermatologia, ortopedia e otorinolaringoiatria
    • entro 30 giorni per alcuni esami radiologici (alcuni tipi di ecografia e di radiografie)
  • P (Programmata): da eseguire entro 120 giorni

Percorso di tutela
Per le prestazioni di primo accesso non garantite nei tempi massimi previsti per ogni codice di priorità, l’Azienda attiva un percorso di tutela per soddisfare la richiesta del cittadino.
Se sulla richiesta non è indicato il codice di priorità, le prestazioni devono essere garantite entro i tempi previsti per la priorità D.

Ambiti di garanzia: La prestazione deve essere garantita anche in ambiti geografici di riferimento ben definiti e prossimi alla residenza del paziente o nell’ambito provinciale e di Area vasta di riferimento.
Per le prestazioni con codice di priorità U, l’ambito di garanzia è di norma individuato nel Presidio Ospedaliero di riferimento e assicurato attraverso un percorso gestionale di presa in carico definito da ogni singola Azienda.
I tempi massimi di attesa devono essere garantiti dalle Aziende Usl, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero universitaria di riferimento.

Per avere maggiori informazioni sui percorso di tutela ed sugli ambiti di garanzia consulta i siti web delle Aziende sanitarie:

È possibile rivolgersi al numero unico 116117 quando per l’azienda non sia stato possibile attivare il percorso di tutela. Gli operatori prendono in carico la segnalzione, basta essere in possesso di una prenotazione. Il numero unico non è un canale di prenotazione, ma uno strumento di garanzia dei tempi massimi.

Monitoraggio dei tempi di attesa:
Ogni 15 giorni sono pubblicati gli esiti di monitoraggio e verifica del rispetto dei tempi massimi previsti.
 

Attenzione: l' art. 3. 13 del D.Lgs. 124/1998 che prevede che in caso di indisponibilità della prestazione secondo i codici di priorità indicati l'assistito possa eseguire l'esame nel privato sostenendo le sole spese di rimborso ticket non si applica a quelle regioni come la Toscana che abbiano attivato un percorso per la gestione delle liste di attesa secondo le disposizioni dell'art. 3.12 del medesimo decreto.

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