La riforma Del Rio delle autorità portuali nazionali prende avvio ad oltre venti anni di distanza dal precedente riordino legislativo della materia (Legge 84/1994).
Il primo atto della riforma è il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (Psnpl) promosso in ottemperanza dalle disposizioni di cui Art. 29 del decreto legge133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 164 dell'11 novembre 2014 (Sblocca Italia).
Il piano nazionale, costatato che il comparto della portualità italiana risulta da anni scarsamente efficiente, pone come obiettivo prioritario il miglioramento della competitività del sistema portuale e logistico nel suo insieme, da perseguire tramite un complesso di misure/azioni mirate ad incidere sulla qualità delle infrastrutture portuali e sull' organizzazione gestionale del sistema.
Nell' ottica del superamento del “municipalismo portuale”, che ha parzialmente invalidato gli esiti della Legge 84/1994, la più incisiva delle azioni previste riguarda proprio il nuovo modello di governance: istituzione di sistemi logistico-portuali, rafforzamento della filiera decisionale, introduzione di modalità più rigorose di coordinamento e controllo delle risorse finanziarie, accentramento delle scelte di pianificazione e gestionali in un soggetto pubblico più forte e autonomo che in passato.
Con il Decreto legislativo 109/2016 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione dell' articolo 8 coma 1, lettera f), della legge 124 del 7 agosto 2015” le 24 autorità portuali esistenti sono state sostituite da 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), nelle quali sono concentrate tutte le funzioni di pianificazione, gestione, controllo delle attività logistiche e portuali; i comitati portuali dei singoli scali marittimi sono stati rimpiazzati dai comitati di gestione del sistema portuale.
La Regione Toscana è interessata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che comprende i porti di La Spezia (sede di AdSP) e Marina di Carrara, e dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che include gli scali marittimi di Livorno (sede di AdSP), Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Capraia e Cavo (decreto legislativo 169/2016, Allegato A).
Con il successivo decreto legislativo 232/2017, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 169 del 4 agosto 2016 concernente le Autorità Portuali», si è provveduto revisionare in modo incisivo le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 84/1994 concernenti atti e strumenti della pianificazione portuale.
Il decreto correttivo sancisce un doppio livello di pianificazione: gli obiettivi di sviluppo del sistema portuale, i contenuti sistemici di natura strutturale, l’assetto complessivo del sistema, sono individuati dal Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (Dpss), che provvede altresì a perimetrare in ciascun porto del sistema le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali, le aree di interazione porto-città, i collegamenti di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti e gli attraversamenti del centro urbano; i contenuti operativi e la disciplina attuativa competono al Piano Regolatore Portuale di ciascuno scalo, che delimita e disegna l’ambito e l’assetto complessivo delle aree strettamente correlate alle funzioni portuali e ne definisce la disciplina.
Il DPSS e i PRP dei singoli porti inclusi nel sistema costituiscono il Piano Regolatore del Sistema Portuale.
La nuova articolazione degli atti concernenti la pianificazione portuale prevede dunque, secondo una rigida gerarchia verticale:
- il Documento di Pianificazione Strategica del Sistema portuale (Dpss)
- il Piano Regolatore Portuale (Prp)
- la Variante ordinaria al Prp o la Variante-stralcio
- l’ Adeguamento Tecnico Funzionale (Atf)
La riforma del Rio ha invece lasciato invariata la classificazione dei “porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale”, individuati dall'articolo 4 della legge 84/1994, comma 1, lettera c) e corrispondenti alla “categoria II, classe III”.
L'articolo 5, comma 3-bis, della legge 84/1994, riconosce peraltro la competenza delle “regioni di pertinenza” e delle autorità portuali regionali (ove istituite) in ordine alla adozione e approvazione del Piano Regolatore Portuale (Prp) degli scali marittimi di interesse regionale.
Nuove modifiche all'articolo 5 della legge 84/1994
Le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 84/1994 (già revisionate tramite l’approvazione del decreto legislativo 232/2017, Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 169 del 4 agosto 2016 concernente le Autorità Portuali), che disciplinano gli atti e gli strumenti della pianificazione dei porti di interesse statale, sono state recentemente sottoposte a ulteriori modifiche e integrazioni per effetto della conversione in legge del decreto legge 121/2021, Articolo 4, lettera c), comma 1-septies).
In ragione delle innovazioni normative, il Documento di Pianificazione Strategica del Sistema portuale (DPSS, redatto dall’ Autorità di Sistema Portuale (AdSP) è sottoposto al parere dei comuni e della regione interessati, che dovranno essere espressi entro 45 giorni dal ricevimento dell’atto nell’ambito di un’apposita conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’ art. 14 - bis della L. 241/1990; ma, diversamente da quanto previsto dall’assetto normativo previgente, il DPSS sarà approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) e non dalla regione.
Viene stabilito altresì che la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è di competenza esclusiva dell’AdSP, che vi provvede mediante l’approvazione del Piano Regolatore Portuale, atto che assume il rango di “piano territoriale di rilevanza statale” e rappresenta l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel perimetro di competenza dell’AdSP.
Il PRP è adottato dal Comitato di Gestione dell’AdSP e approvato dal medesimo organismo previo parere del MIMS e del Consiglio Superiore dei LL.PP. e a seguito della conclusione della procedura di VAS.
Sulle “aree di interazione porto-città”, esterne all’ambito portuale, la competenza pianificatoria è riservata al comune. La regione interessata potrà esprimersi unicamente in merito alla valutazione degli eventuali impatti delle previsioni del PRP sulle aree contigue all’ambito portuale.
Per le previsioni concernenti i collegamenti infrastrutturali di “ultimo miglio” e gli attraversamenti dei centri urbani, l’ente competente deve acquisire l’intesa con l’AdSP.
Le nuove disposizioni precisano infine che "le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni dell’ art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma 1- septies del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La Regione Toscana e la Regione Friuli Venezia Giulia lo scorso gennaio hanno impugnato le modifiche di ulteriore revisione dell’articolo 5 della legge 84/1994 dinanzi alla Corte Costituzionale.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2023 ristabilisce il principio di leale collaborazione tra enti pubblici di livello istituzionale differente e, specificatamente sul procedimento di formazione del Documento di Programmazione Strategica del Sistema portuale (DPSS), rilevando la necessità di uno strumento collaborativo che consenta la piena condivisione dell’atto in fase di approvazione. A tal fine reintroduce il ricorso all’“intesa” stabilendo che il DPSS venga approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “previa intesa con la regione territorialmente interessata” acquisito i pareri dei comuni interessati.