Le norme nazionali in materia di piante officinali

Le norme nazionali in materia di piante officinali

La norma base nel settore delle piante officinali è il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell’articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

Il D.Lgs 75/2018 definisce piante officinali “le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Sono inoltre considerate piante officinali alcune specie vegetali che per le loro proprietà e caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore”.

Inoltre detta disposizioni in merito alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione (articolo 2) e al prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee (articolo 3).

In attuazione dell’articolo 1, comma 3 è stato successivamente emanato il Decreto interministeriale 21 gennaio 2022, “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”.

Con il DM 21 gennaio 2022 è stato emanato l’elenco delle piante coltivabili. Fanno parte di tale elenco anche ogni pianta presente nei documenti indicati all’articolo 1, comma 2 del DM 21 gennaio 2022.

Ulteriore atto emanato a livello nazionale è il Decreto Ministeriale 26 maggio 2022, con cui si dettano i criteri e le procedure per l’istituzione dei registri delle varietà di specie officinali.

Infine con Decreto Ministeriale 10 giugno 2022, è stato adottato il Documento programmatico generale per la redazione del Piano di settore delle piante officinali, in applicazione dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs n. 75/2018.

 

 

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