La Regione Toscana con la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) istituisce il marchio “Agriqualità”.
Nel corso del 2020 la Regione Toscana, con Delibera 1190 del 31 agosto 2020 ha notificato il nuovo regolamento d’uso del marchio di certificazione “Agriqualità” (notifica 2020/0251/I) al fine di una armonizzazione del marchio regionale con il marchio nazionale Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per la certificazione delle produzioni integrate (l. 4/2011), e a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano del Dlgs. 15/2019 alla classificazione del marchio “Agriqualità” da marchio collettivo a marchio di certificazione.
Le tecniche di produzione integrata sono individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente
L’uso del marchio può essere concesso:
- a) alle imprese agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri Stati membri dell'Unione europea che si impegnano a rispettare i DPI
- b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione singole o associate iscritte al registro delle imprese della CCIAA2.
La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
- a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati
- b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale
- c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).”
I prodotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari possono essere contraddistinti con lo specifico marchio distintivo dell’Agriqualità appositamente registrato.
Le attività di controllo sono svolte dagli Organismi di controllo autorizzati dalla Regione Toscana
Atti e normativa
Delibera n.1190 del 31-08-2020: Oggetto : L.r. 25/1999 - Regolamento d'uso del marchio di certificazione "Agriqualità" - "Prodotto da agricoltura integrata" articolo 4 ter, comma 1, lettera a) della l.r. 25/1999 - Approvazione testo definitivo per la chiusura della procedura di notifica.
Delibera n.693 del 20-06-2022: Oggetto : L.r. 15 aprile 1999 n.25 - Marchio Agriqualità - Criteri per la stesura dei piani di controllo - Fase di coltivazione - e obblighi degli Organismi di Controllo (OdC ).