La Legge regionale n. 28 del 26 aprile 1993 e s.m., di valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato, istituisce il Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato e riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono, nell'ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza.
Determina le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei set tori in cui esse operano e ne disciplina i rapporti con le istituzioni pubbliche.