Il biometano è un “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”. E’ ottenuto di norma da una ulteriore ripulitura del biogas.
Ferme restando le accise sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applica la PAS (procedura abilitativa semplificata) nel caso di nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora.
Si applica la PAS anche nel caso di interventi che raggiungono la stessa soglia di 500 smc/ora tramite parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione .
Negli altri casi si procede con autorizzazione unica da parte della Regione.
Attenzione
Non vi sono obblighi specifici di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di biometano. Però un impianto siffatto può essere anche un impianto di produzione elettrica o di calore da biomassa (o anche un impianto di gestione rifiuti). In tal caso devono essere svolte le valutazioni necessarie per tali tipi di impianto.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione |
Procedura da seguire |
Tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024, comprensive delle opere connesse: z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora; |
Procedura abilitativa semplificata- PAS |
Presentazione della PAS al Comune |
Tipologie in Allegato B Sez II del Dlgs 190/2024, comprensive delle opere connesse: l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora; |
Procedura abilitativa semplificata- PAS |
Presentazione della PAS al Comune |
Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) impianti di produzione di biometano, comprese le loro opere connesse: |
Autorizzazione unica ex art. 13 LR 39/2005 della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
Criteri regionali di installazione
Non vi sono per gli impianti di produzione di biometano specifiche “aree non idonee”. Però un impianto siffatto può essere anche un impianto di produzione elettrica da biomassa. In tali casi si ricorda che il Paer 2015 (Allegato 2 alla Scheda A.3) ha stabilito prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa (le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti) nonché prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.