Procedure e modulistica esportazioni

Procedure e modulistica esportazioni

Esportazioni di rifiuti dal territorio regionale, sia verso paesi membri dell'Unione Europea sia verso paesi terzi


Richiesta rilascio dei modelli ministeriali (documenti IA e IB)
Il notificatore effettua richiesta dei modelli I/A e I/B ministeriali (documento di notifica e movimento), utilizzando il facsimile ed accompagnando tale richiesta con:
- ricevuta del  versamento effettuato  in favore di Regione Toscana utilizzando gli estremi e le modalità  indicati nell’allegato del predetto facsimile
Si evidenzia che la ricevuta del versamento deve attestare che l’operazione si è conclusa ed è andata a buon fine.

Il notificatore, salvo il caso in cui risulti già iscritto nella "whitelist" della Prefettura di riferimento, al fine di consentire fin da questa fase l'avvio delle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 da parte di Regione Toscana su tutti i soggetti da sottoporre per legge a controllo ai fini del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria (art. 85 del Decreto), contestualmente alla richiesta dei modelli IA e IB in bianco,   dovrà comunicare se, nella propria impresa/società, siano stati nominati o costituiti i soggetti di cui  alla nota prot. 0159664 del 29/03/2023.
Soltanto a seguito della mancata emissione della comunicazione antimafia da parte della Prefettura entro 30 giorni dalla data di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), Regione Toscana procederà a richiedere a ciascuno dei soggetti di cui sopra la presentazione dell'autocertificazione antimafia secondo il seguente facsimile

Presentazione notifica
La notifica deve essere presentata  utilizzando il facsimile.
Il dossier di notifica è costituito dai documenti IA e IB  compilati secondo le istruzioni alla compilazione di cui all’allegato IC del Reg, CE 1013/2006 e dalle informazioni/documenti   di corredo alla notifica da fornire ai sensi di quanto previsto nell’allegato II del Reg. CE 1013/2006.

La documentazione facente parte del dossier di notifica, ai sensi dell’art. 27 comma 1 Reg. CE 1013/2006, dovrà pervenire in lingua italiana o in lingua inglese, salvo che per l’autorizzazione dell’impianto di destinazione del rifiuto, che dovrà essere presentata con traduzione in lingua italiana asseverata (eventualmente anche solo per estratto, se Regione Toscana lo consente).

Ai sensi  dell’articolo 3 della Tariffa – Parte prima del D.P.R. 642/1972,  all'atto della presentazione della notifica, il notificatore, quale condizione di procedibilità della stessa, deve dimostrare di aver assolto all'obbligo del versamento dell’imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 per l'istanza (presentazione notifica).
Parimenti, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte prima del D.P.R. 642/197, il notificatore, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo relativo alla notifica presentata. deve dimostrare di aver assolto all'obbligo del versamento  dell’imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00.
A tal fine il notificatore dovrà dichiarare  ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, utilizzando il presente   facsimile in formato PDF editabile,  di aver effettuato il versamento dell'imposta di bollo dovuta.
Tale dichiarazione deve essere presentata unitamente al dossier di notifica nell'ipotesi di cui all'art. 3 e (scelta preferibile) dopo la trasmissione della conferma di ricevimento ai sensi dell'art. 8 comma 2 Reg. CE 1013/2006 da parte dell'autorità competente di destinazione nell'ipotesi di cui all'art. 4 (e comunque almeno prima del rilascio del provvedimento conclusivo della procedura di notifica).

La notifica, per poter  essere ritenuta debitamente compilata da Regione Toscana,  dovrà  contenere almeno  i seguenti documenti/informazioni:

  • documento di notifica (modello IA) e documento di movimento (modello IB) compilati secondo le istruzioni di cui all’allegato IC (dovranno essere presenti tutte le informazioni richieste dall’allegato II).
    Si ricorda che il documento di notifica, nella casella 17, dovrà  essere datato e firmato da notificatore e dal produttore del rifiuto qualora non coincidente con il notificatore. Il documento di movimento dovrà essere datato e firmato, nella casella 15, dal notificatore solo al momento della spedizione ma non all’atto di presentazione della notifica;
  • allegato contenente descrizione del processo di produzione del rifiuto, nella quale sia fornita descrizione del rifiuto oggetto di spedizione, la sua composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, allegare anche l'inventario dettagliato dei rifiuti. Se si tratta di miscele di rifiuti allegare le schede di miscelazione da cui risulti che la produzione della miscela oggetto di spedizione sia autorizzata;
  • analisi della composizione chimica  del rifiuto oggetto di spedizione.  I relativi rapporti di prova  dovranno essere  firmati da  soggetto  abilitato ai sensi della normativa vigente e nelle conclusioni  dovranno essere riportati i riferimenti normativi comunitari/nazionali che giustificano la classificazione attribuita al rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità. Se relative a rifiuti pericolosi, ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, deve essere indicata la presenza o meno di sostanze organoalogenate e, in caso affermativo, se in quantitativo inferiore o superiore a 5.000 ppm. Le analisi devono essere relative a campionamenti effettuati al massimo entro 6 mesi precedenti alla presentazione della notifica (fa fede la data di protocollo in entrata).  In via di eccezione, le medesime potranno essere  relative a campionamenti effettuati entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della notifica, ma in tal caso  il notificatore dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio  attestante che  le caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti in ingresso e/o il processo di trattamento  effettuato sugli stessi  non ha subito modifiche. Non si ritengono accettabili analisi riferite a campionamenti effettuati in data antecedente ai 12 mesi;
  • qualora il rifiuto oggetto di notifica sia classificato come materia pericolosa, allegare uno o più documenti contenenti informazioni sulle misure previste per garantire la sicurezza del trasporto (imballaggi, precauzioni speciali, eccetera);
  • elenco dei vettori, preferibilmente in forma di tabella, dove siano inseriti i dati di ciascun vettore (le informazioni di cui all’allegato II, Parte 1, punto 7), i titoli di abilitazione al trasporto dei rifiuti in relazione a ciascuno dei Paesi interessati dalla spedizione ed il periodo  di validità di tali titoli;
  • allegato contente indicazione del Paese di spedizione, del/dei Paese/Paesi di transito e del Paese di destinazione e le relative autorità competenti interessate, con denominazione, indirizzi e recapiti;
  • itinerario principale ed itinerari alternativi previsti (sia in forma di mappa che in forma dettagliata). Si precisa che ogni itinerario alternativo dovrà comunque passare attraverso gli stessi Paesi di transito previsti in quello principale;
  • solo quando il rifiuto oggetto della notifica è destinato al recupero: allegare le informazioni di cui al punto 20 dell'allegato II Reg. CE 1013:
    a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero
    b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili
    c) valore presunto del materiale recuperato
    d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile;
  • prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile di cui è titolare il notificatore (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) e del produttore (qualora il notificatore non coincida col produttore);
  • prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5;
  • copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore;
  • prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente al momento della notifica o, al più tardi, nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.
    Si precisa che la garanzia finanziaria dovrà coprire il percorso dal luogo di spedizione iniziale fino all’impianto di recupero/smaltimento previsto. Qualora la garanzia non sia presentata contestualmente alla presentazione della notifica è sufficiente la presentazione del calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente;
  • traduzione asseverata in lingua italiana di valida autorizzazione dell’impianto di recupero/smaltimento a cui sono destinati i rifiuti. Se la notifica prevede impianti di recupero/smaltimento intermedi prima del recupero/smaltimento finale, allegare traduzione asseverata in lingua italiana sia dell'autorizzazione degli impianti intermedi sia dell'autorizzazione dell'impianto finale;
  • allegato contenente descrizione, in lingua italiana o almeno in lingua inglese del  processo di trattamento svolto presso l'impianto previsto di destinazione dei rifiuti che evidenzi le metodologie usate al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale.

Per le esportazioni verso Paesi Terzi a cui non si applica la Decisione OCSE, nel caso in cui queste non siano soggette a divieto ai sensi dell’art. 36 del Reg. CE n. 1013/2006 e siano  sottoposte a notifica ed autorizzazione preventiva scritta secondo  le modalità di cui all'art. 35, oltre a quanto sopra indicato, si dettano le seguenti indicazioni aggiuntive:

  • il contratto fra il notificatore ed il destinatario deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 del Reg.to 1013/2006, anche gli obblighi indicati all'articolo 35, comma 3, lettera f) dello stesso regolamento;,
  • il notificatore deve dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità a norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. A tal fine dovrà essere presentata aternativamente:
    - una dichiarazione dell'autorità competente di destinazione che attesti il rispetto, da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, di norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;
    - una dichiarazione del notificatore che attesti la predetta condizione, corredata da una relazione che dimostri, attraverso idonea documentazione (progetti, descrizione dei cicli di trattamento, modalità di gestione delle emissioni di qualunque natura nell'ambiente, immagini fotografiche o altro), la conformità dell'impianto di destinazione a norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. La relazione dovrà contenere anche una adeguata comparazione delle suddette norme.

Richiesta  documenti di movimento
Il notificatore, una volta ottenute le autorizzazioni scritte e/o tacite da parte di tutte le autorità competenti interessate, potrà presentare richiesta di rilascio dei documenti di movimento a mezzo PEC indirizzata alla Regione Toscana utilizzando il facsimile, allegando:
- autorizzazioni rilasciate dalle altre autorità interessate tradotte in lingua italiana o almeno in lingua inglese;
- polizza fideiussoria/fideiussione bancaria firmata digitalmente dalle parti contraenti oppure  scansione dell’originale cartaceo della polizza sottoscritta con firma autografa dalle parti contraenti e  dichiarata conforme all’originale;
- ricevuta del versamento dei diritti amministrativi dovuti ai sensi del DM Ambiente n. 370/1998.  In merito alle caratteristiche che deve avere la ricevuta vedere “Richiesta modelli 1A e 1B”.

Richiesta svincolo polizza fideiussoria
Il notificatore dovrà presentare la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria  utilizzando il facsimile ed allegando:
- scansione in .pdf dei  documenti di movimento utilizzati contenenti il certificato di avvenuto recupero/smaltimento da parte dell’impianto di destinazione;
- scansione in .pdf degli evenutali  documenti di movimento  non utilizzati.
- tabella tipo excel con inseriti i viaggi, le date di partenza e di arrivo le pesate dell’impianto di partenza e dell’impianto di arrivo  e le relative sommatorie.

Richiesta modifica ex art. 17 Reg. CE 1013/2006 a notifica autorizzata:
Il notificatore, qualora intervengano modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione/delle spedizionio autorizzata/e  (quantitativi previsti, itinerario, tappe, data spedizione,, vettori, etc), deve comunicarlo, prima che abbia/abbiano inizio la spedizione/le spedizioni, sia alle autorità interessate sia al destinatario del rifiuto, utilizzando il facsimile, allegando eventuale documentazione  esplicativa.

Comunicazioni preventive inizio spedizioni ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b):
Il notificatore dovrà fornire  informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione trasmettendo via PEC (regionetoscana@postacert.toscana.it) a Regione Toscana e per conoscenza allindirizzo e-mail del singolo istruttore della pratica, almeno 3 gorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, copia del documento di movimento con la casella 6 compilata e compilando le voci restanti per quanto possibile. Si precisa che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo suddetto, farà fede la data di invio della PEC da parte del notificatore e non la data di acquisizione al protocollo regionale.
La pianificazione delle spedizioni dovrà essere effettuata obbligatoriamente anche su Sisped.

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