Importazioni di rifiuti nel territorio regionale, provenienti sia da paesi membri dell'Unione Europea sia da paesi terzi
ll dossier di notifica potrà essere inoltrato dalle autorità di spedizione estere in formato cartaceo all’indirizzo Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche ed Autorizzazioni, via Cavour n. 16, 58100 Grosseto oppure in formato .pdf via e-mail all’attuale Responsabile P.O. Transfrontalieri, dott. Rino Paragona (rino.paragona@regione.toscana.it)
La seconda opzione è quella preferibilmente adottata in fase di emergenza Coronavirus. Per il dettaglio di tale seconda modalità si rinvia alle linee guida regionali emesse per il periodo di emergenza coronavirus.
Il dossier di notifica deve essere costituito dai documenti IA e IB compilati secondo le istruzioni alla compilazione di cui all’allegato IC del Reg, CE 1013/2006 e dalle informazioni/documenti di corredo alla notifica da fornire ai sensi di quanto previsto nell’allegato II del Reg. CE 1013/2006.
La documentazione facente parte del dossier di notifica, ai sensi dell’art. 27 comma 1 Reg. CE 1013/2006, dovrà pervenire in lingua italiana o in lingua inglese.
La notifica, per poter essere ritenuta debitamente compilata da Regione Toscana, dovrà contenere almeno i seguenti documenti/informazioni:
- documento di notifica (modello IA) e documento di movimento (modello IB) compilati secondo le istruzioni di cui all’allegato IC (dovranno essere presenti tutte le informazioni richieste dall’allegato II);
- copia dell’autorizzazione del produttore del rifiuto oppure allegato contenente descrizione del processo di produzione del rifiuto, nella quale sia fornita descrizione del rifiuto oggetto di spedizione, la sua composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, allegare anche l'inventario dettagliato dei rifiuti. Se si tratta di miscele di rifiuti allegare le schede di miscelazione da cui risulti che la produzione della miscela oggetto di spedizione sia autorizzata presso l’impianto di provenienza;
- allegato contente indicazione del Paese di spedizione, del/dei Paese/Paesi di transito e del Paese di destinazione e le relative autorità competenti interessate, con denominazione, indirizzi e recapiti;
- analisi della composizione chimica del rifiuto oggetto di spedizione. I relativi rapporti di prova dovranno essere firmati da soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente nel Paese estero di spedizione e nel giudizio conclusivo sulle analisi dovranno essere riportati i riferimenti normativi comunitari/nazionali che giustificano la classificazione attribuita al rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità. Le analisi devono essere relative a campionamenti effettuati al massimo entro 6 mesi precedenti alla presentazione della notifica presso l’Autorità di spedizione estera. Le medesime potranno eccezionalmente essere relative a campionamenti effettuati entro 12 mesi precedenti alla presentazione della notifica all’autorità di spedizione estera, ma in tal caso il notificatore estero dovrà rendere formale dichiarazione (si veda quanto sopra evidenziato in ordine alla forma della dichiarazione) attestante che le caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti oggetto delle spedizioni da effettuare sono sostanzialmente simili a quelle dei rifiuti analizzati.
Qualora il rifiuto oggetto di spedizione provenga da impianti di trattamento rifiuti, il notificatore dovrà rendere formale dichiarazione attestante che i rifiuti in ingresso presso il produttore e/o il processo di trattamento effettuato sugli stessi non ha subito modifiche. Non si ritengono accettabili analisi riferite a campionamenti effettuati in data antecedente a 12 mesi. - qualora il rifiuto oggetto di notifica sia classificato come materia pericolosa, allegare uno o più documenti contenenti informazioni sulle misure previste per garantire la sicurezza del trasporto (imballaggi, precauzioni speciali, eccetera);
- elenco dei vettori, preferibilmente in forma di tabella, dove siano inseriti i dati di ciascun vettore (le informazioni di cui all’allegato II, Parte 1, punto 7), i titoli di abilitazione al trasporto dei rifiuti in relazione a ciascuno dei Paesi interessati dalla spedizione ed il periodo di validità di tali titoli;
- itinerario principale ed itinerari alternativi previsti (sia in forma di mappa che in forma dettagliata). Si precisa che, qualora la notifica preveda Paesi di transito, ciascun itinerario alternativo deve attraversare gli stessi paesi previsti per quello principale;
- solo quando il rifiuto oggetto della notifica è destinato al recupero: allegare le informazioni di cui al punto 20 dell'allegato II Reg. CE 1013:
a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero
b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili
c) valore presunto del materiale recuperato
d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile - prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile di cui è titolare il notificatore (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) e del produttore (qualora il notificatore non coincida col produttore);
- prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5;
- copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore;
- prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al momento della notifica oppure, se l’autorità estera di spedizione lo consente, prova che essa sarà costituita e sarà efficace al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6;
- prova di valida autorizzazione dell’impianto di recupero/smaltimento a cui sono destinati i rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza);
- descrizione del processo di trattamento svolto presso l'impianto di destinazione dei rifiuti.
Prima ed ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il notificatore estero dovrà effettuare il versamento dei diritti dovuti per le prime n. 5 spedizioni previste, pari ad € 258,22 e, successivamente, prima dello svolgimento delle spedizioni autorizzate, dovranno essere versati in favore di Regione Toscana € 25,82 per ogni spedizione ulteriore e successiva alle prime 5.
Le modalità per il versamento sono quelle indicate nella presente pagina nelle “indicazioni generali”
Richiesta autorizzazione preventiva pluriennale ex articolo 14
Gli impianti di recupero che intendano chiedere il rilascio di autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 14 Reg. CE 1013/2006, dovranno utilizzare i seguenti facsimile: allegato 1 - allegato 1A - allegato 1B