L'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) prevede che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, i partiti e i movimenti politici devono pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni dalla data del voto.
L'articolo 1 comma 15 della stessa legge prevede che nella sezione "Elezioni trasparenti" dell'Amministrazione interessata dalla consultazione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, siano pubblicati, per ciascuna lista o candidato a essa collegato, nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni, il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, già pubblicati sul sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato a essa collegato e previamente comunicati all'Amministrazione interessata dalla consultazione elettorale.
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