per le Forze politiche

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► La presentazione delle liste e dei candidati
 


Attenzione
Il comma 5 dell'art. 1bis del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020) convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 ha così disposto:
"Nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo".

L'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019) stabilisce che:
"Per la presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alle elezioni regionali per la XI legislatura il numero di firme di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è ridotto a un terzo".

 

 

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